Qual è il costo delle auto aziendali per i dipendenti?
La normativa fiscale assimila alla retribuzione monetaria anche tutti i valori in natura concessi ai dipendenti (art. 51 TUIR). Secondo la regola generale i valori in natura sono tassati secondo il loro valore normale (art. 9 TUIR). Per le auto aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, fino al 1997, la prassi aziendale era quella di computare nella retribuzione imponibile i 2/7 del costo dell'auto, tenendo conto che il sabato e la domenica non sono generalmente lavorativi. Dal 1997 la legge fiscale fa propria questa prassi, forfettizzando il valore imponibile delle auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, per esigenze sia lavorative che private. L'art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR dispone che, per la valutazione del valore normale, per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, c. 1, lett. a), c) e m) D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Tale regola di forfettizzazione vale, secondo la regola generale, anche ai fini contributivi.
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